WELCOME_MESSAGE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli

Domande Frequenti

Domande più frequenti

  1) Con quali modalità è possibile presentare l’istanza?

      Per il certificato ex art. 335 c.p.p.: l'istanza può essere presentata a mezzo posta tradizionale, Posta Elettronica Certificata o presentandosi personalmente presso l'Ufficio competente. In caso di richiesta presentata dal difensore, anche tramite Portale Servizi Telematici (PST).
      Per l'informazione orale: presentandosi presso l'Ufficio RE.GE della Procura, saranno rilasciate informazioni orali circa lo stato dei procedimenti solo se gli interessati dimostrino di essere già formalmente a conoscenza degli stessi (esibendo allo sportello, ad esempio, un decreto di perquisizione o un avviso di conclusione indagini o un decreto di sequestro etc.)

   

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, per minori, visura, sanzioni amministrative, certificato "antipedofilia") possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

Per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni.

Dove: presso l'ufficio locale del Casellario Giudiziale, all'interno della Procura della Repubblica di Tivoli in Via Antonio del Re, 24.

Consultare la FAQ relativa alle Attestazioni ex art. 335 c.p.p.

Le parti offese dei procedimenti penali per i quali è stata richiesta l’archiviazione possono chiedere (anche previo appuntamento, richiesto con la procedura prevista nel sito web) di visionare i fascicoli ed estrarre copia degli stessi.

Chi lo può richiedere

Le parti o i loro difensori

Dove si richiede

All’ufficio NRA e allo sportello Informazioni Re.Ge – 335 per i fascicoli archiviati, entrambi ubicati al piano terra.

Cosa occorre

Per la parte offesa l’avviso della notifica della richiesta di archiviazione ed un documento di identità; per i difensori la nomina, quando non è riportata sull’avviso, e il tesserino dell’ordine degli avvocati di appartenenza.

Quanto costa

Il costo per la richiesta di copie varia in base alla modalità di rilascio prescelta (in formato digitale o cartaceo) e al numero di copie.

Tempi medi necessari

La restituzione delle copie cartacee, previa corresponsione dei diritti, se con urgenza, avviene in giornata; senza urgenza, avviene entro tre giorni dalla richiesta. In caso di richiesta pervenuta via mail di rilascio sul supporto informatico o via mail, compatibilmente con le esigenze di servizio, il rilascio delle copie avverrà entro i termini strettamente necessari al reperimento e digitalizzazione del fascicolo.

Le interlocuzioni sono possibili solo previa autorizzazione del Magistrato.

Si suggerisce di inoltrare la richiesta via mail alla pec della relativa Segreteria, reperibile nella sezione La Procura => Uffici del sito.

Consultare la FAQ relativa alle Attestazioni ex art. 335 c.p.p.

Il certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato riporta i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato ad un ente un illecito amministrativo e ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

Attualmente (in attesa dell’attivazione dell'anagrafe nazionale dei carichi pendenti degli illeciti) ciascuna Procura della Repubblica rilascia un certificato che contiene le iscrizioni relative a processi in corso dinanzi al Tribunale e al Giudice di pace a cui la Procura della Repubblica accede e i relativi giudizi di impugnazione.

Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi può essere richiesto:

dall'ente interessato

dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni

dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione

La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato. Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

Dove: presso l'ufficio locale del Casellario Giudiziale, all'interno della Procura della Repubblica di Tivoli in Via Antonio del Re, 24.

Il certificato può essere richiesto a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

A Tivoli l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia in Via Antonio del Re, 24.

Cos'é:

il certificato delle sanzioni amministrative è un certificato, intestato ad un ente, nel quale sono riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio. 

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato delle sanzioni amministrative possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. 

Le parti o i loro difensori possono presentarsi direttamente all’ufficio TIAP ubicato al piano terra, senza necessità di appuntamento.

 

E' necessario prendere appuntamento, utilizzando il link presente nella sezione "Come fare per => Prendere appuntamento" e recarsi all'Uffiico Dibattimento - attività post udienza

Torna a inizio pagina Collapse